STATUTO dell’Organizzazione di Volontariato “Zeppelin-ODV”

 

 
Art. 1 - Costituzione, denominazione e sede

 

É costituita in Poviglio ai sensi del C.C., del D. Lgs. 03/07/2017 n.117 e successive modificazioni e integrazioni, un’organizzazione di volontariato, senza fini di lucro, denominata: “Zeppelin-ODV”, con sede legale presso la Biblioteca Comunale di Poviglio, Via Parma, 1.  L’eventuale trasferimento della sede sociale nell’ambito del medesimo comune non comporta modifica statutaria e potrà essere deciso con delibera dell’assemblea ordinaria.

 

La durata dell’Associazione è illimitata.

 

 

Art. 2 - Scopi e attività

 

L’Associazione non ha scopo di lucro persegue finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale attraverso lo svolgimento continuato di attività di interesse generale ai sensi dell’art. 5 del D.Lgs. 3 luglio 2017 n. 117 e successive modificazioni ed integrazioni, avvalendosi in modo prevalente delle prestazioni dei volontari associati finalizzate a:

 

1) interventi e servizi finalizzati alla salvaguardia e al miglioramento delle condizioni dell'ambiente e all'utilizzazione accorta e razionale delle risorse naturali;

 

2) interventi di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale e del paesaggio, ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e successive modificazioni;

 

3) organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di  promozione  e  diffusione  della  cultura;

 

4) attivita' culturali di interesse sociale con finalita' educativa;

 

 

In particolare, per la realizzazione dello scopo prefisso e nell'intento di agire in favore di tutta la collettività, l'Associazione si propone di:

 

-       Divulgare, soprattutto fra i più giovani, la cultura del rispetto dell’ambiente come patrimonio di tutti.

 

-       Affiancare l’Ente Locale e le scuole nell’organizzazione di iniziative pubbliche di cura dell’ambiente (es: Puliamo il mondo).

 

-       Organizzare corsi (di potatura, giardinaggio, orticoltura, cura del verde, ecc) per promuovere pratiche di manutenzione dell’ambiente che valorizzino la biodiversità.

 

-       Organizzare visite guidate a siti di interesse naturalistico, nel rispetto dell’ambiente stesso.

 

-       Produrre pubblicazioni che promuovono i siti di interesse naturalistico del territorio e la rete di percorsi ciclabili che li collegano.

 

-       Curare l’apertura al pubblico della Biblioteca Comunale e del Museo della Terramara in orari aggiuntivi oltre a quelli dell’apertura al pubblico a cura dell’Amministrazione Comunale;

 

-       Sostenere altri eventi di cui la Biblioteca si fa promotrice (es: Bibliodays, Biblioteca in piazza).

 

-       Organizzare un gruppo di lettura e presentazioni di libri da parte degli autori.

 

-       Svolgere ogni altra attività connessa o affine a quelle sopraelencate e compiere, sempre nel rispetto della normativa di riferimento, ogni atto od operazione contrattuale necessaria o utile alla realizzazione diretta o indiretta degli scopi istituzionali.

 

Le attività di cui al comma precedente sono svolte dall’Associazione prevalentemente tramite le prestazioni personali, volontarie e gratuite fornite dai propri aderenti. L’attività degli aderenti non può essere retribuita in alcun modo nemmeno da eventuali diretti beneficiari. Agli aderenti possono solo essere rimborsate dall’Associazione le spese vive effettivamente sostenute per l’attività prestata, previa documentazione ed entro limiti preventivamente stabiliti dall’Assemblea dei soci. Ogni forma di rapporto economico con l’Associazione derivante da lavoro dipendente o autonomo, è incompatibile con la qualità di socio.

 

L’Associazione potrà esercitare attività diverse da quelle d’interesse generale ma ad esse strumentali, secondo quanto previsto dalla normativa vigente in materia di terzo settore.

 

 

Art. 3 - Risorse economiche

 

L’Associazione trae le risorse economiche per il funzionamento e per lo svolgimento delle proprie attività da:

 

1.   quote e contributi degli associati;

 

2.   eredità, donazione e legati;

 

3.   contributi dello Stato, delle regioni, di enti locali, di enti o di istituzioni pubbliche, anche finalizzati al sostegno di specifiche e documentate programmi realizzati nell'ambito dei fini statutari;

 

4.   contributi dell’Unione Europea e di organismi internazionali;

 

5.   entranti derivanti da prestazioni di servizi convenzionati;

 

6.   proventi delle cessioni di beni e servizi agli associati e a terzi, anche attraverso lo svolgimento di attività economiche di natura commerciale, volte in maniera ausiliaria e sussidiaria e comunque finalizzate al raggiungimento degli obiettivi istituzionali;

 

7.   erogazioni liberali degli associati e dei terzi;

 

8.   entrate derivanti da iniziative promozionali finalizzate al proprio finanziamento, (per es.: feste, sottoscrizioni anche a premi);

 

9.   ogni altra entrata ammessa ai sensi del D.Lgs. 117/2017.

 

L’esercizio finanziario dell’Associazione ha inizio e termine rispettivamente il 1° gennaio e il 31 dicembre di ogni anno. Al termine di ogni esercizio il Consiglio redige il bilancio e lo sottopone all’approvazione dell’Assemblea dei soci entro il mese di Aprile.
Il fondo comune, costituito – a titolo esemplificativo e non esaustivo – da avanzi di gestione, fondi, riserve e tutti i beni acquisiti a qualsiasi titolo dall’Associazione, non è mai ripartibile fra gli associati durante la vita dell’Associazione né all’atto del suo scioglimento, ai sensi della normativa vigente in materia di terzo settore.

 

È vietato distribuire, anche in modo indiretto utili e avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'Associazione, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge.

 

Gli avanzi di gestione debbono essere impiegati per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse.
Copia del bilancio consuntivo verrà messo a disposizione di tutti gli associati assieme alla convocazione dell'Assemblea che ne ha all'ordine del giorno l'approvazione.
I documenti di bilancio sono redatti ai sensi del D.Lgs. 117/2017 e delle relative norme di attuazione.

 

Per le attività di interesse generale prestate, l’Associazione può ricevere soltanto il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate.
Nell’ambito del rendiconto annuale il Consiglio direttivo documenta adeguatamente la natura strumentale e secondaria delle eventuali attività svolte ai sensi dell’art.6 del D.Lgs.n.117/2017.

 

 

Art. 4 - Membri dell’Associazione

 

All’Associazione possono aderire senza alcun tipo di discriminazione tutti i soggetti che decidono di perseguire lo scopo dell’Associazione e di sottostare al suo statuto.

 

I soci hanno stessi diritti e stessi doveri. Eventuali ed eccezionali preclusioni, limitazioni, esclusioni devono essere motivate e strettamente connesse alla necessità di perseguire le finalità di volontariato che l’Associazione si propone.

 

Possono essere soci sia persone fisiche, sia persone giuridiche private senza scopo di lucro o economico.

 

Il numero degli aderenti è illimitato. Sono membri dell’Associazione i soci fondatori e tutte le persone fisiche che si impegnino a contribuire alla realizzazione degli scopi dell’Associazione.

 

L’adesione all’Associazione è a tempo indeterminato, fermo restando in ogni caso il diritto di recesso.

 

 

Art. 5 - Criteri di ammissione ed esclusione dei soci

 

L’ammissione a socio, deliberata dal Consiglio, è subordinata alla presentazione di apposita domanda scritta da parte degli interessati in cui si esplicita l’impegno ad attenersi al presente statuto e ad osservare gli eventuali regolamenti e le delibere adottate dagli organi dell'Associazione.

 

Il Consiglio direttivo cura l’annotazione dei nuovi aderenti nel libro dei soci dopo che gli stessi avranno versato la quota associativa annuale. 

 

Sull’eventuale reiezione di domande, sempre motivate, si pronuncia anche l’Assemblea e comunicata in forma scritta; l’aspirante associato non ammesso ha facoltà di proporre ricorso contro il provvedimento, entro 30 giorni dalla comunicazione,  alla prima assemblea degli associati che sarà convocata. In caso di domanda presentata da soggetti diversi dalle persone fisiche, essa dovrà essere presentata dal legale rappresentante del soggetto che richiede l’adesione.

 

La qualità di socio si perde:

 -      per decesso;

 -      per recesso;

 -      per mancata partecipazione per un anno all’attività dell’Associazione;

 -      per comportamento contrastante con gli scopi dell’Associazione;

 -      per persistenti violazioni degli obblighi statutari;

 -      per l’instaurarsi di qualsiasi forma di rapporto di lavoro o di contenuto patrimoniale tra lo stesso e l’Associazione

 -      per decadenza causa mancato versamento della quota associativa per un anno.

 

L’esclusione dei soci è deliberata dal Consiglio direttivo. In ogni caso, prima di procedere all'esclusione, devono essere contestati per iscritto al socio gli addebiti che allo stesso vengono mossi, consentendo facoltà di replica. Avverso il provvedimento di esclusione l’associato ha facoltà di proporre ricorso, entro trenta giorni dalla comunicazione dello stesso, alla prima assemblea dei soci che sarà convocata. Fino alla data di svolgimento dell'Assemblea il provvedimento si intende sospeso. L'esclusione diventa operante dall’annotazione sul libro soci a seguito della delibera dell'Assemblea che abbia ratificato il provvedimento di esclusione adottato dal Consiglio direttivo.
Il recesso da parte dei soci deve essere comunicato in forma scritta all’Associazione e ha valore immediato.

 

Il socio receduto, decaduto o escluso non ha diritto alla restituzione di eventuali contributi versati.

 

 

Art. 6 - Doveri e diritti degli associati

 

I soci sono obbligati:

 -      ad osservare il presente statuto, i regolamenti interni e le deliberazioni legalmente adottate dagli organi associativi;

 -      a mantenere sempre un comportamento degno nei confronti dell’Associazione;

 -      a prestare la loro opera a favore dell’Associazione in modo personale, spontaneo e gratuito senza fini di lucro anche indiretto.

 -      versare la quota associativa di cui al precedente articolo;

 -      contribuire, nei limiti delle proprie possibilità, al raggiungimento degli scopi statutari.

 

I soci hanno diritto:

 -      a partecipare a tutte le attività promosse dall’Associazione;

 -      a partecipare all’Assemblea con diritto di voto;

 -      ad accedere alle cariche associative;

 -      a godere dell’elettorato attivo e passivo; nel caso di persone giuridiche o Enti il diritto ad accedere alle cariche associative è riconosciuto in capo ai loro legali rappresentanti o mandatari;

 -      a prendere visione di tutti gli atti deliberativi e di tutta la documentazione relativa alla gestione dell’Associazione, con possibilità di ottenerne copia.

 

Art. 7 - Organi dell’Associazione

 

Sono organi dell’Associazione:

 -          l’Assemblea dei soci;

 -          il Consiglio;

 -          il Presidente.

 

L’elezione degli Organi dell’Associazione non può essere in alcun modo vincolata o limitata nel rispetto della massima libertà di partecipazione all’elettorato attivo e passivo.

 

 

Art. 8 - L’Assemblea

 

L’Assemblea generale degli associati è il massimo organo deliberativo dell’Associazione  ed è composta da tutti i soci;  può essere Ordinaria e Straordinaria. Nelle assemblee hanno diritto al voto gli associati in regola con il versamento della quota associativa dell’anno in corso e iscritti da almeno tre mesi nel libro soci. Ogni associato potrà farsi rappresentare in Assemblea da un altro associato con delega scritta. Ogni socio non può ricevere più di due deleghe.

 

L’Assemblea Ordinaria indirizza tutta l’attività dell’Associazione e inoltre:

 

-          approva il bilancio relativamente ad ogni esercizio;

-          nomina i componenti il Consiglio;

-          delibera l’eventuale regolamento interno e le sue variazioni;

-          ratifica l’esclusione dei soci dall’Associazione;

 

L’Assemblea Ordinaria viene convocata dal Presidente del Consiglio almeno una volta all’anno per l’approvazione del bilancio e ogni qualvolta lo stesso Presidente o almeno tre membri del Consiglio, o un decimo degli associati ne ravvisino l’opportunità.

 

L’Assemblea Straordinaria delibera sulle modifiche dell’atto costitutivo e dello statuto, sullo scioglimento dell’Associazione.

 

L’Assemblea Ordinaria e quella Straordinaria sono presiedute dal Presidente, in sua assenza, dal Vicepresidente e in assenza di entrambi da altro membro del Consiglio eletto dai presenti. Le convocazioni devono essere effettuate mediante avviso scritto e/o informatico da recapitarsi almeno 15 giorni prima della data di riunione. In difetto di convocazione saranno ugualmente valide le adunanze cui partecipano di persona o per delega tutti i soci e l’intero Consiglio.

 

L’Assemblea, sia Ordinaria che Straordinaria, è validamente costituita in prima convocazione quando sia presente o rappresentata almeno la metà più uno dei soci. In seconda convocazione, che non può aver luogo nello stesso giorno fissato per la prima, l’Assemblea è validamente costituita qualunque sia il numero dei soci intervenuti o rappresentati.

 

Le deliberazioni dell’Assemblea sono valide quando siano approvate dalla maggioranza dei presenti, eccezion fatta per la deliberazione riguardante lo scioglimento dell’Associazione e relativa devoluzione del patrimonio residuo, che deve essere adottata con il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati.

 

Qualora nella seconda convocazione non venisse raggiunto il quorum costitutivo, è possibile indire una terza convocazione, a distanza di almeno 15 gg. dalla seconda convocazione, nella quale la deliberazione in merito a modifiche statutarie sarà valida qualunque sia il numero dei soci intervenuti o rappresentati purché adottata all’unanimità.

 

Nelle deliberazioni del bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità i componenti del Consiglio direttivo non hanno diritto di voto.

 

 

Art. 9 - Il Consiglio

 

Il Consiglio è formato da un numero di membri non inferiore a 3 e non superiore a 9, nominati dall’Assemblea dei soci. Il primo Consiglio è nominato con l’atto costitutivo. I membri del Consiglio rimangono in carica un anno e sono rieleggibili. Possono fare parte del Consiglio esclusivamente gli associati.

 

Nel caso in cui, per dimissioni o altre cause, uno dei componenti decada dall’incarico il Consiglio può provvedere alla sua sostituzione nominando il primo tra i non eletti che rimane in carica fino allo scadere dell’intero Consiglio. Nel caso decada oltre la metà dei membri del Consiglio, l’Assemblea deve provvedere alla nomina di uno nuovo.

 

Il Consiglio nomina al suo interno un Presidente, un Vicepresidente e un Segretario.

 

Al Consiglio spetta di:

 

-        curare l’esecuzione delle deliberazioni dell’Assemblea;

-        predisporre il bilancio o rendiconto;

-        stabilire l’entità della quota associativa annuale;

-        nominare il Presidente, il Vicepresidente e il Segretario;

-        deliberare sulle domande di nuove adesioni e sui provvedimenti di esclusione degli associati;

-        delibera l’eventuale regolamento interno e le sue variazioni;

-        provvedere agli affari di ordinaria e straordinaria amministrazione che non siano spettanti all’Assemblea dei soci.

 

Il Consiglio è presieduto dal Presidente o in caso di sua assenza dal Vicepresidente e in assenza di entrambi dal membro più anziano.

 

Il Consiglio è convocato con comunicazione scritta da spedirsi anche per e-mail quattro giorni prima della riunione. In difetto di tale formalità il Consiglio è comunque validamente costituito se risultano presenti tutti i consiglieri. Di regola è convocato ogni tre mesi e ogni qualvolta il Presidente, o in sua vece il Vicepresidente, lo ritenga opportuno, o quando almeno i due terzi dei componenti ne faccia richiesta. Assume le proprie deliberazioni con la presenza della maggioranza dei suoi membri e il voto favorevole della maggioranza degli intervenuti.

 

I verbali di ogni adunanza del Consiglio, redatti in forma scritta a cura del Segretario e sottoscritti dallo stesso e da chi ha presieduto l’adunanza, vengono conservati agli atti.

 

 

Art. 10 - Il Presidente

 

Il Presidente, nominato dal Consiglio, ha il compito di presiedere lo stesso nonché l’Assemblea dei soci, stabilisce l’ordine del giorno delle riunioni del Consiglio direttivo, le presiede e coordina l’attività dell’Associazione con criteri di iniziativa per tutte le questioni non eccedenti l’ordinaria amministrazione.

 

Al Presidente è attribuita la rappresentanza legale dell’Associazione di fronte a terzi e in giudizio. In caso di sua assenza o impedimento le sue funzioni spettano al Vicepresidente, anch’esso nominato dal Consiglio. In caso di accertato definitivo impedimento o di dimissioni, spetta al Vice Presidente convocare entro 30 giorni il Consiglio direttivo per l’elezione del nuovo Presidente.

 

Il Presidente cura l’esecuzione delle deliberazioni del Consiglio e in caso d’urgenza, ne assume i poteri chiedendo ratifica allo stesso dei provvedimenti adottati nell’adunanza immediatamente successiva.

 

 

Art. 11 - Gratuità delle cariche associative

 

Ogni carica associativa viene ricoperta a titolo gratuito salvo i rimborsi previsti per gli associati di cui al precedente art. 2.

 

 

Art. 12 - Scioglimento

 

Lo scioglimento dell’Associazione deve essere deliberato dall’Assemblea straordinaria con il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati aventi diritto di voto. In caso di scioglimento dell’Associazione, il patrimonio residuo è devoluto, previo parere positivo dell’Ufficio Regionale del Registro Unico Nazionale del Terzo Settore, obbligatorio a far tempo dal momento in cui tale Ufficio verrà istituito, e salva destinazione imposta dalla legge, ad altri Enti del terzo settore che svolgano attività analoghe, secondo quanto previsto dal D.Lgs 117/2017.

 

 

Art. 13 - Rinvio

 

Per quanto non espressamente riportato in questo statuto si fa riferimento al codice civile e ad altre norme di legge vigenti in materia.